PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la provincia di Busto Arsizio nell'ambito della regione Lombardia.
      2. La circoscrizione della provincia di Busto Arsizio, con capoluogo Busto Arsizio, comprende i comuni di: Arconate, Arsago Seprio, Bernate Ticino, Besnate, Buscate, Busto Arsizio, Busto Garolfo, Cairate, Canegrate, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Casorezzo, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castano Primo, Castellanza, Cavaria con Premezzo, Cerro Maggiore, Cislago, Cuggiono, Dairago, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Inveruno, Jerago con Orago, Legnano, Lonate Pozzolo, Magnago, Marnate, Nerviano, Nosate, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, Samarate, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Saronno, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Turbigo, Uboldo, Vanzaghello, Cortese, Vizzola Ticino.
      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la regione Lombardia provvede alla ridefinizione degli ambiti territoriali, al fine di conformarli al nuovo assetto provinciale derivante dalla istituzione della provincia di Busto Arsizio.

Art. 2.

      1. La provincia di Busto Arsizio è titolare di funzioni proprie e di funzioni conferite con leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 3.

      1. Le prime elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Busto Arsizio hanno luogo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le elezioni per il rinnovo degli organi della provincia di Busto Arsizio hanno luogo in concomitanza con l'elezione per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato.
      2. Fino all'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova amministrazione sono adottati da un commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno.

Art. 4.

      1. Le province di Milano e di Varese, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni con la costituenda provincia di Busto Arsizio, da effettuare con apposita delibera della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dal commissario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

Art. 5.

      1. Entro il termine di cui all'articolo 4 sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali della provincia di Busto Arsizio, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

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Art. 6.

      1. I Ministri competenti, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano i provvedimenti necessari alla istituzione, nella provincia di Busto Arsizio, degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato.
      2. I Ministri di cui al comma 1 sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazione dei ruoli del personale, indicando al Ministero dell'economia e delle finanze le conseguenti variazioni da apportare nei bilanci di propria competenza.

Art. 7.

      1. Gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo di Milano e di Varese e presso gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito delle medesime province e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di cui al comma 1 dell' articolo 1.

Art. 8.

      1. Le spese per i locali e il funzionamento di nuovi uffici ed organi provinciali dello Stato sono poste a carico delle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
      2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti delega la regione Lombardia a provvedere all'arredamento degli edifici per il funzionamento degli uffici statali occorrenti e alla loro costruzione nel caso in cui quelli reperibili sul territorio non siano utilizzabili. Gli uffici necessari

 

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per il funzionamento degli organi provinciali sono ripartiti sul territorio e hanno la propria sede nella città di Busto Arsizio.

Art. 9.

      1. I Ministri competenti procedono alla revisione delle circoscrizioni finanziarie e giudiziarie dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, al fine di coordinarle ed armonizzarle con l'ordinamento territoriale della provincia di Busto Arsizio, sentito il parere della regione Lombardia.

Art. 10.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.